La morosità di uno o più condomini è un’informazione tutelata dalla privacy? Sì, ma con delle limitazioni. La tutela della privacy del condomino moroso è soggetta a limitazioni imposte al fine di garantire un’amministrazione trasparente a tutti i partecipanti al condominio nonché a facilitare il recupero del credito da parte dei creditori. La tutela della privacy nel condominio e i suoi limiti. I principi e le norme a tutela della privacy trovano applicazione anche nel contesto condominiale, affinché non siano incautamente divulgati i dati personali dei condomini. Nel trattamento di tali dati il ruolo principale è svolto dall’amministratore, il quale, oltre ad assumere la rappresentanza del condominio, diviene responsabile del trattamento dei dati. L’amministratore può e, anzi, deve raccogliere e trattare i dati dei condomini nell’esercizio delle sue funzioni, ad esempio, per la redazione o l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale ovvero per effettuare notifiche e comunicazioni, nonché per redigere i rendiconti condominiali. Tuttavia, la morosità di un condomino è un dato che può essere conosciuto dagli altri condomini. Ciascun condomino, in base all’art. 1130, comma I, n. 9, c.c., ha diritto di richiedere copia della documentazione conservata dall’amministratore in relazione allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali. Chiarito quindi che i condomini possono venire a conoscenza, tramite l’amministratore, dell’esistenza di morosi e lo stato dei pagamenti, rimane da chiarire se l’amministratore possa o meno comunicare l’elenco dei morosi ai terzi. A risolvere tale quesito vi è l’art. 63, c. I, disp. att. cc. che ha esteso la facoltà di richiedere i dati dei condomini morosi anche ai creditori del condominio. Anzi, tale richiesta deve essere obbligatoriamente soddisfatta dall’amministratore. In giurisprudenza sono anche stati chiariti quali siano i dati che l’amministratore è tenuto a fornire su richiesta del creditore. Essi sono: a) l’elenco nominativo dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio; b) l’indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile; c) le somme dovute da ciascuno. La tutela della privacy in questo caso soccombe di fronte ad un principio più forte: il diritto del creditore di recuperare il dovuto. Ed invero, in base al disposto di cui all’art. 63 disp. att. c.c., i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. L’amministratore perciò è espressamente tenuto a comunicare al creditore il nominativo dei condomini morosi: ne deriva che i condomini in regola con i pagamenti possono essere aggrediti solo dopo che il creditore abbia tentato di soddisfarsi sui condomini inadempienti. In definitiva, bisogna concludere che all’amministratore non serve il consenso del moroso per comunicare i dati di questi al creditore. Che accade se l’amministratore non comunica al creditore i dati dei morosi? Il creditore sarà in tal caso costretto a rivolgersi all’autorità giudiziaria che, se ne sussistono i presupposti, ordinerà al condominio, nella persona dell’amministratore, di comunicare i dati richiesti entro un termine. Il mancato rispetto di tale termine potrebbe essere sanzionato, ai sensi dell’articolo 614 bis c.p.c., con il pagamento di una somma di denaro a carico del condominio convenuto, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento giudiziale. L’affissione dell’elenco dei morosi nella bacheca condominiale. L’amministratore è quindi autorizzato dalla legge a fornire ai terzi creditori l’elenco dei condomini inadempienti. L’elenco dei morosi non può invece essere affisso nella bacheca condominiale. La funzione della bacheca, infatti, è quella di diffondere tra i condomini le informazioni più rilevanti e la sua collocazione nelle parti comuni rende accessibili i dati anche ai terzi estranei. Per tale ragione l’affissione ad opera dell’amministratore nella bacheca condominiale delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio è da considerarsi illecita e quindi fonte di responsabilità, anche di carattere penale.