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Il condominio è tenuto al pagamento dell’IMU?

2024-01-11 20:07

Avv. Laura Francinella

Il condominio è tenuto al pagamento dell’IMU?

“Vivo in un piccolo condominio e non abbiamo un amministratore. Abbiamo un parcheggio condominiale. Siamo tenuti al pagamento dell’IMU? In caso positivo, chi deve pagarlo? Ogni singolo condomino per la sua quota o il condominio nel suo insieme?”


Sì, anche il condominio paga l’IMU. Ma solo a determinate condizioni.


Il presupposto per il pagamento dell’Imposta Unica Municipale (IMU) è il possesso di immobili. L'imposta è quindi dovuta dai proprietari di alcune categorie di immobili e da chi vanta su di essi un diritto reale come, ad esempio, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi o il diritto di superficie. Non sono invece tenuti al pagamento dell’IMU condominiale il locatario (inquilino) e il comodatario.


Il presupposto per l’obbligo di pagamento dell’IMU è che le parti comuni dell’edificio condominiale, elencate dall’art. 1117 del Codice Civile, siano dotate di autonoma rendita catastale (ad esempio: alloggio del portiere, area parcheggio, locali per servizi comuni quali il locale lavanderia ecc.).


Nel caso di portiere con alloggio assegnato, l’IMU è dovuta anche se l’appartamento rappresenta l’abitazione principale per il portiere e la sua famiglia. Infatti, il presupposto per il pagamento dell’IMU è la proprietà dell’immobile e, in tal caso, il proprietario non è il portiere.


Al pagamento sono tenuti tutti i condomini in funzione dei millesimi di proprietà. La ripartizione verrà effettuata in base alle tabelle millesimali e non in base all'uso e al beneficio del servizio (Tribunale di Roma, sentenza n.556/2018), salvo che il regolamento condominiale disponga in maniera diversa.


Il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.


Nel caso di condominio senza amministratore (condominio minimo) vale la stessa regola di ripartizione della spesa ed al pagamento può provvedere qualsiasi condomino incaricato.


I termini per il pagamento dell’imposta sono fissati in due rate: la prima di acconto, il 16 giugno, e la seconda, a saldo, il 16 dicembre. La prima rata di acconto si paga in base all'aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente, la seconda rata a saldo sulla base delle delibere comunali pubblicate entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; pertanto, ogni anno, al fine di evitare errori di calcolo per eventuali aliquote modificate, è necessario consultare le delibere comunali. Si può scegliere di pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno, avendo cura, entro il 16 dicembre, di verificare che non ci sia stata variazione di aliquota, diversamente va versata la differenza.



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